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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; nozione di pretesa d'indennità fondata sul diritto federale.
- Ricapitolazione della giurisprudenza (consid. 2).
- Ove il diritto cantonale conferisca al proprietario il diritto di esigere che l'ente pubblico riprenda il suo fondo, indipendentemente dall'esistenza di un'espropriazione materiale ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LPT, la decisione relativa a tale ripresa e alla stima dell'indennità emana esclusivamente dalla sovranità cantonale. Sul piano federale, essa è impugnabile soltanto con ricorso di diritto pubblico, salvo che il ricorrente faccia valere l'applicabilità dell'art. 5 cpv. 2 LPT (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT