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Regesto

Art. 4 Cost. e art. 15 LPT; attribuzione di un fondo alla zona di riserva secondo il § 65 della legge zurighese concernente la pianificazione del territorio e le costruzioni.
1. L'attribuzione a una zona di riserva presuppone una ripartizione delle zone di utilizzazione conforme al diritto federale. In particolare, un terreno che, secondo le disposizioni legali, appartiene alla zona edificabile va attribuito a tale zona e non a una zona di riserva (consid. 3).
2. Nella delimitazione delle zone edificabili destinate a coprire i bisogni dei prossimi quindici anni, si deve tener conto anche dei terreni idonei alla costruzione compresi nella riserva di aree edificabili, i cui proprietari non intendono edificare (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art. 15 LPT