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Regesto

Art. 5 cpv. 1, 8 cpv. 1, 63a, 164 cpv. 1 e 2 Cost., art. 4 cpv. 3 e 16 cpv. 2 lett. a della legge sui PF, art. 22 cpv. 2 e 5, 23 cpv. 1 dell'ordinanza sulla verifica degli studi al PFL; principi della legalitā e di uguaglianza; corsi di "mise ā niveau" obbligatori al PFL al termine del primo semestre che conduce al bachelor.
La delega legislativa in favore della direzione dei PF comprende la regolamentazione degli studi: per determinare il regime che desidera mettere in atto in relazione ai corsi, agli esami e alle esigenze ad essi relative, la direzione dispone di una grande latitudine d'apprezzamento. Le disposizioni dell'ordinanza sulla verifica degli studi al PFL, che obbligano gli studenti che non ottengono una nota del 3.5 all'uscita degli esami del primo semestre della loro sezione a seguire dei corsi di "mise ā niveau" comuni in matematica e fisica, rispettano questo quadro legislativo molto ampio. Inoltre, nonostante instaurino un sistema differente da quello conosciuto finora nel quadro degli studi nei PF, le disposizioni litigiose non pongono una questione di principio che necessiterebbe di essere stabilita dal legislatore (consid. 5-8). Questo sistema, che prevede i medesimi corsi per tutti gli studenti del PFL, non lede il principio di uguaglianza (consid. 9).