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Regesto

Art. 4 cpv. 2 Cost.: diritto a rendita di vedovo; diritto transitorio.
- Legge del 18 giugno 1984 sulla Cassa pensioni del Canton Vaud, in vigore dal 1o gennaio 1985. Dopo detta data il congiunto di un funzionario, affiliato alla Cassa pensioni del Canton Vaud, ha diritto alla pensione per superstiti, a condizioni determinate, senza distinzione di sesso (art. 60). In precedenza il vedovo non poteva pretendere la pensione che a condizioni molto restrittive.
- Legalità di una disposizione di diritto transitorio della legge precitata (art. 132 cpv. 1) secondo la quale il vedovo di un'assicurata pensionata prima del 1o gennaio 1985 e decessa dopo tale data non può essere posto al beneficio di pensione che alle condizioni del vecchio diritto.
- L'art. 4 cpv. 2 Cost. non esplica effetto retroattivo.

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Artikel: Art. 4 cpv. 2 Cost.