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Regesto

Art. 109 cpv. 1 e 3 LDIP. Limitazione dei fori concernenti le azioni di accertamento in materia di brevetti. Luogo di protezione.
1. Le azioni tendenti all'accertamento positivo della validità di un brevetto devono essere introdotte, anche nelle relazioni internazionali, davanti al tribunale competente a statuire sulle azioni concernenti la violazione del diritto (art. 109 cpv. 1 LDIP). Il foro per le azioni concernenti la validità ai sensi del capoverso 3 resta riservato alle azioni di accertamento dell'inesistenza di un diritto (consid. 2).
2. Danno grave come condizione per la competenza del giudice del luogo di protezione ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LDIP (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 109 cpv. 1 LDIP, Art. 109 cpv. 1 e 3 LDIP