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Regesto

Art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS; art. 18 cpv. 3 OAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1996); art. 8 lett. a OAVS; art. 27 segg. LIFD; art. 4, 44, 66 e 81 cpv. 1 LPP: Deduzioni dal reddito lordo in seguito al riscatto di anni di contribuzione da parte di un datore di lavoro o di un indipendente senza impiegati.
Il riscatto di anni di contribuzione da parte di un datore di lavoro o di un indipendente senza impiegati nell'ambito della previdenza professionale facoltativa (art. 4 e 44 LPP) può costituire, in una certa misura, un versamento personale deducibile fatto a istituzioni di previdenza ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS e dell'art. 18 cpv. 3 OAVS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1996).
La cifra marginale 1104 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), secondo la quale, contrariamente ai versamenti ordinari rispettivamente correnti, le somme di riscatto non sono deducibili dal reddito lordo, è contraria alla legge.

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Referenzen

Artikel: art. 18 cpv. 3 OAVS, art. 8 lett. a OAVS, art. 4 e 44 LPP