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Regesto

Art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, art. 17 cpv. 2 LDDS; diritto della moglie e del figlio al rilascio di un permesso di domicilio.
La moglie non ha alcun diritto al rilascio di un permesso di domicilio giusta l'art. 17 cpv. 2 seconda frase LDDS, se non ha vissuto in unione coniugale per cinque anni con il marito al beneficio di un permesso di domicilio (consid. 2c). Il diritto del figlio di essere incluso nel permesso di domicilio del padre in virtù dell' art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS dev'essere deciso mediante una decisione formale nell'ambito di una procedura di autorizzazione; fintantoché non sia certo che il padre conservi il proprio permesso di domicilio (procedura di espulsione in corso), le autorità non devono decidere tale questione e il figlio non avrà finalmente alcun diritto al rilascio di un permesso di domicilio se il padre è definitivamente espulso (consid. 2d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 17 cpv. 2 LDDS