Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 4 cpv. 3 LAFam; art. 7 cpv. 1 lett. b OAFami, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011; art. 4 e 22 della legge cantonale friburghese del 26 settembre 1990 sugli assegni familiari; art. 8 e 15 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC); art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC; art. 73, art. 1 lett. a e u punto i, art. 4 n. 1 lett. h del Regolamento (CEE) n. 1408/71.
Un cittadino portoghese, domiciliato in Svizzera ed al beneficio di una rendita d'invalidità del 20 % a causa di un incidente professionale è ritenuto lavoratore subordinato ai sensi del Regolamento n. 1408/71 anche se non ha ripreso l'attività lucrativa. Egli ha diritto agli assegni familiari in Svizzera per sua figlia, studentessa, residente in Portogallo con la madre, ugualmente senza attività lucrativa. La condizione prevista all'art. 7 cpv. 1 lett. b OAFami secondo cui sono esportabili solo gli assegni familiari dovuti in virtù dell'esercizio di un'attività lucrativa non può essergli opposta (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 7 cpv. 1 lett. b OAFami, Art. 4 cpv. 3 LAFam, art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC