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Regesto

Contratto di compravendita; diritto di far vendere la cosa dovuta qualora il compratore ricusi di riceverla.
Il venditore non è tenuto a vendere la cosa da lui dovuta né in virtù dell'art. 93 cpv. 1 CO né in virtù di una disposizione di legge speciale in materia di compravendita. Per converso, tale obbligazione può risultare dal principio della buona fede o direttamente dal contratto, ma presuppone che l'omissione della vendita in caso di mora del compratore costituisca un abuso di diritto.

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Referenzen

Artikel: art. 93 cpv. 1 CO