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Regesto

Art. 4 Cost. e art. 2 disp. trans. Cost.; rigetto definitivo dell'opposizione per un credito fiscale.
1. Non è arbitrario considerare che l'art. 168 cpv. 2 della legge tributaria bernese, secondo cui i crediti fiscali devono essere notificati in caso di beneficio d'inventario o di grida ai creditori, è una semplice prescrizione amministrativa, la cui inosservanza non fa venir meno la responsabilità degli eredi per tali crediti (consid. 4).
2. Gli art. 589/590 CC non si applicano ai crediti fondati sul diritto pubblico, ove quest'ultimo non ne riservi espressamente l'applicazione. Una disciplina o una prassi cantonale che non tenga conto per i crediti di diritto pubblico delle menzionate disposizioni del codice civile non viola quindi il principio della forza derogatoria del diritto federale, né è incompatibile con il senso o lo spirito del diritto privato federale (consid. 5 e 6).

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Artikel: Art. 4 Cost.