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Regesto

Acquisto all'estero di biglietti di passaggio aereo.
1. Art. 6 cpv. 2 LNA. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione del DFTCE con cui è confermata, in sede di ricorso, una decisione dell'Ufficio aeronautico federale (consid. 1).
2. Art. 99 lett. b OG. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione con cui una tariffa è applicata ad una fattispecie concreta (consid. 3).
3. Le tariffe approvate dall'Ufficio aeronautico federale in applicazione dell'art. 30 LNA sono vincolanti per le imprese concessionarie di trasporti aerei. L'art. 30 LNA non costituisce tuttavia una base legale: - per un controllo generale, applicabile anche nei confronti di terzi, dei prezzi dei biglietti di passaggio aereo; - per un divieto d'acquistare all'estero biglietti di passaggio aereo (consid. 6a, b).
4. Le tariffe aeree approvate in franchi svizzeri non hanno carattere di norme di diritto (consid. 6c).
5. Gli accordi internazionali non impongono alla Svizzera l'obbligo di far si che i trasporti in partenza dalla Svizzera siano sempre pagati in Svizzera secondo la tariffa aerea approvata in franchi svizzeri (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 30 LNA, Art. 6 cpv. 2 LNA, Art. 99 lett. b OG