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Regesto

Art. 31 Cost.; disciplina degli avvocati.
1. a) L'avvocato può invocare la libertà di commercio e d'industria; rilevanza di altri diritti costituzionali (consid. 6a);
b) Limitazioni nell'attività professionale degli avvocati (consid. 6b);
2. Cognizione del Tribunale federale in materia di revoca della patente d'avvocato (consid. 6c).
3. Base legale dei doveri professionali dell'avvocato (consid. 7).
4. Violazioni particolari dei doveri professionali:
a) in relazione con dichiarazioni alla stampa e conferenze di stampa (consid. 8, 10);
b) abbandono dell'udienza (consid. 9);
c) trasmissione alla stampa di dichiarazioni dei mandanti relative a uno sciopero della fame (consid. 11);
d) violazione del divieto di comunicare determinate informazioni (consid. 12).
5. Proporzionalità delle sanzioni disciplinari;
a) La revoca della patente d'avvocato (patente di base o patente accordata da altri cantoni) è consentita solo se, alla stregua di una valutazione complessiva dell'attività professionale precedente, un'altra sanzione debba essere ritenuta insufficiente a garantire un comportamento corretto nel futuro (consid. 13c);
b) Apprezzamento del comportamento dei ricorrenti; proporzionalità della revoca della patente negata nella fattispecie (consid. 14).

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Referenzen

Artikel: Art. 31 Cost.