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Regesto

Concordato intercantonale sull'arbitrato; nomina di un arbitro, validità del patto d'arbitrato, patto di rinvio.
1. Potere dell'autorità giudiziaria competente di esaminare la regolarità della costituzione del tribunale arbitrale (consid. 2).
2. Applicazione analogica degli art. 23 cpv. 2 e 12 del concordato nell'ipotesi in cui l'organo scelto dalle parti per la nomina rifiuti di designare l'arbitro (consid. 3).
3. Validità del patto d'arbitrato ammessa nella fattispecie, tenuto conto della volontà delle parti di compromettere anche in tale eventualità (consid. 4a).
4. Clausola di rinvio al regolamento di conciliazione e di arbitrato della CCI; interpretazione delle disposizioni di tale regolamento che permettono la designazione, a titolo suppletivo, dell'arbitro da parte della Corte d'arbitrato (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: art. 23 cpv. 2 e 12 del