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Regesto

Art. 91 cpv. 3 LCS. Elusione della prova del sangue.
1. Per assenza del dolo non č data un'elusione della prova del sangue risultante da un'omessa notifica di un infortunio, ove il conducente sia pure per una mancanza inescusabile di prudenza non si sia avveduto del danno causato a un terzo e non sia quindi stato consapevole del suo obbligo di notificare l'infortunio (consid. 2b).
2. L'elusione della prova del sangue mediante ingestione successiva di alcol va negata per assenza di dolo ove tale ingestione non possa essere ragionevolmente spiegata soltanto con il fatto che il conducente s'era reso conto che molto probabilmente sarebbe stata ordinata una prova del sangue e che intendeva eluderla (consid. 3).