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Regesto

Art. 3 cpv. 1 lett. f LPC, art. 14a OPC.
- Nella determinazione del reddito determinante di assicurati parzialmente invalidi, gli organi delle prestazioni complementari debbono di principio attenersi alla graduazione operata dagli organi dell'assicurazione per l'invaliditā; i loro accertamenti saranno limitati alle cause d'incapacitā di guadagno estranee all'invaliditā. Indeciso il tema di dire come debbano procedere quando lo stato di salute del richiedente si č notevolmente aggravato dal momento in cui gli organi dell'assicurazione per l'invaliditā si sono pronunciati per l'ultima volta (consid. 2b).
- L'amministrazione delle prestazioni complementari č vincolata dal metodo di graduazione dell'invaliditā applicato nell'evenienza concreta. Per gli assicurati i quali esercitano a tempo parziale un'attivitā lucrativa e che inoltre svolgono le loro mansioni consuete ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI (metodo misto di graduazione dell'invaliditā), ci si deve basare sul riparto operato dall'assicurazione per l'invaliditā e stabilire il reddito da prendere in considerazione giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC in funzione della sola attivitā lucrativa (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: art. 5 cpv. 1 LAI