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Regesto

Art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr, art. 90 n. 2 LCStr; revoca obbligatoria della licenza di condurre; durata minima della revoca; prassi cantonale (in casu: grigionese) che istituisce una durata minima diversa da quella prevista dalla legge.
Anche quando il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, la durata minima della revoca della licenza di condurre è di un mese. La prassi cantonale secondo cui, in simili casi, la licenza di condurre deve, di regola, essere revocata per almeno tre mesi, viola il diritto federale (consid. 3c/aa). Nella fattispecie, la pronuncia di una revoca di tre mesi rientrava tuttavia nei limiti del potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità cantonale (consid. 3c/bb).

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Referenzen

Artikel: Art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr, art. 90 n. 2 LCStr