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Regesto

Art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LAINF; art. 38 PA; art. 27 cifra 1 e art. 28 della Convenzione 1o maggio 1969 di sicurezza sociale fra la Svizzera e la Repubblica di Turchia: Notificazione di una decisione dell'INSAI a un assicurato domiciliato in Turchia; termine di opposizione.
- La notificazione all'estero di una decisione in materia di assicurazione contro gli infortuni configura un atto rientrante nella sfera del potere pubblico la cui esecuzione spetta alle autorità locali. Riservata l'ipotesi che una convenzione internazionale predisponga altre modalità di notificazione, l'intimazione della decisione deve avvenire per via diplomatica.
- La Convenzione di sicurezza sociale turco-svizzera non consente a un assicuratore contro gli infortuni di notificare per via postale una decisione indirizzata a un assicurato domiciliato in Turchia. Ne consegue che, sebbene tardiva, l'opposizione di quest'ultimo avverso una decisione dell'INSAI comunicata per via postale è ricevibile, non esplicando la notificazione irregolare di tale atto amministrativo effetti giuridici.
- Per essere conforme alla suddetta convenzione, l'indicazione delle vie di diritto da parte dell'assicuratore contro gli infortuni deve menzionare che l'assicurato ha la facoltà di esprimersi in turco e che può anche indirizzare la sua opposizione all'Istituto delle assicurazioni sociali di Ankara.

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Referenzen

Artikel: Art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LAINF, art. 38 PA