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Regesto

Art. 103 cpv. 1, 2 e 4 OSStr; art. 50 cpv. 3 e 4 OSStr; art. 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ONC e art. 22 OSStr; velocità massima "50, Limite generale".
I segnali di divieto e di prescrizione sono obbligatori solamente se collocati in modo conforme; inoltre, devono essere univoci e il loro significato deve essere facilmente riconoscibile (consid. 2).
È imperativo che l'inizio della limitazione generale di velocità sia indicato dal segnale "Velocità massima 50, Limite generale". Un cartello di località non è sufficiente per indicare la limitazione della velocità (consid. 3).
L'indicazione dell'agglomerato seguente e della sua distanza, figurante su un cartello di località, non annuncia una prossima segnalazione (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 103 cpv. 1, 2 e 4 OSStr, art. 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 ONC, art. 22 OSStr