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Regesto

Art. 28 cpv. 4 LADI; art. 25 cpv. 3 OAINF; coordinazione delle indennità giornaliere nell'assicurazione disoccupazione e nell'assicurazione infortuni.
Se, conformemente all'art. 25 cpv. 3 OAINF, l'assicurazione infortuni versa indennità giornaliere intere sulla base di una incapacità lavorativa superiore al 50 %, per la specifica ed esplicita norma di coordinazione dell'art. 28 cpv. 4 LADI la persona assicurata non può pretendere indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione, indipendentemente dal fatto che sia durevolmente (art. 15 cpv. 2 LADI) o solo temporaneamente (art. 28 cpv. 1 LADI) inabile o parzialmente abile al lavoro (consid. 6).
In caso di una capacità lavorativa del 20 %, una riduzione, per colpa dell'assicurato, delle indennità giornaliere intere dell'assicurazione infortuni non ha conseguenze per l'assicurazione disoccupazione poiché il diritto all'indennità di disoccupazione sussiste soltanto se la persona assicurata è abile al lavoro almeno nella misura del 50 % (consid. 9.1).

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Referenzen

Artikel: Art. 28 cpv. 4 LADI, art. 25 cpv. 3 OAINF, art. 15 cpv. 2 LADI, art. 28 cpv. 1 LADI