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Regesto

Art. 62 segg., in particolare 67 CO; art. 6 cpv. 1, 27 cpv. 2 e 42 cpv. 1 LIVA 2009; art. 68 segg. LRTV 2006; possibilità e limiti temporali del diritto del destinatario della prestazione di chiedere indietro l'imposta sul valore aggiunto, quando quest'ultima non è di per sé priva di fondamento giuridico ma è stata trasferita illecitamente su di lui (in casu: imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione della radiotelevisione secondo il diritto in vigore nel 2006).
Distinzione tra relazione di fatturazione e relazione di trasferimento. Se il rapporto base tra fornitore e destinatario della prestazione è di diritto pubblico, ciò vale anche per il rapporto di trasferimento, in ragione del suo carattere accessorio (consid. 2).
Gli art. 62 segg. CO si applicano, quali principi generali del diritto, anche nel diritto pubblico (consid. 3.1).
L'art. 27 cpv. 2 LIVA 2009 definisce un oggetto ausiliario dell'imposta e codifica il principio "imposta fatturata = imposta dovuta" (consid. 3.2).
L'imposta sul valore aggiunto fatturata dall'UFCOM e trasferita su chi è tenuto a pagare il canone non è quindi priva di fondamento giuridico. Successivamente alla DTF 141 II 182, per l'UFCOM avrebbe dovuto tutavia essere chiaro che il canone di ricezione era stato sin lì imposto violando il diritto federale, motivo per cui detta autorità avrebbe potuto sollecitare il rimborso del tributo all'AFC (art. 27 cpv. 2 LIVA). Di rifleso, sulla base di questa norma, chi è tenuto a pagare il canone può esigere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto dall'UFCOM (consid. 3.3).
Il termine di prescrizione di cinque anni vigente in ambito di imposta sul valore aggiunto e valido per la relazione di fatturazione si applica per analogia alla relazione di trasferimento; il diritto al rimborso è nel contempo sottoposto al termine di prescrizione di un anno (art. 67 CO) (consid. 3.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 141 II 182

Artikel: art. 27 cpv. 2 LIVA, art. 67 CO