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Regesto

Art. 4 CF. Utilizzazione delle acque pubbliche in uso comune.
Se il diritto di pescare in un determinato settore di un fiume, concesso dallo Stato in virtù della sua regalia, non può essere esercitato mentre certi battelli percorrono questo settore per esercizi e gare, l'autorità cantonale incaricata dell'alta vigilanza delle acque pubbliche può limitare nel tempo questi esercizi e gare, senza riguardo alla questione di sapere se questi costituiscano un uso comune o un uso accresciuto del pubblico dominio.

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