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Regesto

Fornitura delle eccedenze di latte d'una fabbrica di formaggio; ordinanza del 30 aprile 1957 concernente l'utilizzazione del latte commerciale.
1. A quali condizioni una federazione del latte deve astenersi dall'esercitare le funzioni di diritto pubblico che le sono conferite? (consid. 4).
2. Il contratto che prevede la fornitura delle eccedenze di latte di una fabbrica di formaggi a un terzo che lo lavora deve, per essere valido, ricevere l'approvazione prevista dall'art. 15 della citata ordinanza (consid. 6).
3. Per quanto riguarda l'utilizzazione di queste eccedenze, le cooperative del latte sono pure vincolate dalle istruzioni della competente sezione dell'unione centrale dei produttori svizzeri di latte (consid. 7).