Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Contratti collettivi di lavoro.
1. Art. 7 e 13 della LF concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro. Contratti collettivi di lavoro ai quali è stato conferito il carattere obbligatorio generale contengono norme di diritto privato federale vincolante anche per gli estranei, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligatorietà sia stata conferita dal Consiglio federale o dall'autorità cantonale (consid. 1).
2. Le bariste e le venditrici non appartengono ai lavoratori che hanno diritto alla mancia nel senso dell'art. 29 cpv. 1 del contratto collettivo di lavoro per il personale alberghiero del Cantone Zurigo (consid. 2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 29 cpv. 1 del