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Regesto

Art. 55 cpv. 1 CP, espulsione.
L'espulsione, da un lato, è destinata a proteggere la sicurezza pubblica e, dall'altro, costituisce una vera e propria pena che, come tale, va pronunciata in applicazione dell'art. 63 CP. Adita con un ricorso su questo punto, la Corte di cassazione penale interviene soltanto se l'autorità cantonale ha ecceduto il proprio potere d'apprezzamento (consid. 1b).
Mentre che per pronunciare l'espulsione deve essere considerata la sua duplice natura, per la decisione sulla sospensione condizionale della sua esecuzione è determinante soltanto il principio stabilito nell'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP (consid. 2c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 55 cpv. 1 CP, art. 63 CP, art. 41 n. 1 cpv. 1 CP

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