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Regesto

Contratti d'espropriazione; art. 2 disp. trans. Cost.
Un contratto d'espropriazione di diritto pubblico, soggetto alla semplice forma scritta, è valido soltanto se concluso dopo che sia stata aperta la procedura espropriativa. I contratti stipulati in vista del trasferimento della proprietà di un immobile prima dell'inizio della procedura espropriativa sono disciplinati dal diritto privato e soggetti alla forma dell'atto pubblico. Una disposizione di legge cantonale in materia espropriativa, secondo cui una semplice dichiarazione di adesione dell'espropriato sostituisce la procedura ordinaria relativa all'autorizzazione dell'espropriazione ed è sufficiente a dar luogo all'obbligo di trasferire la proprietà, sarebbe contraria al diritto privato federale (consid. 4).