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Regesto

Art. 4, 31 e 55 Cost., libertà d'espressione, libertà d'informazione e art. 10 CEDU; informazione del pubblico da parte del Governo e dell'Amministrazione.
1. La libertà d'espressione e la libertà di stampa garantiscono la libertà d'opinione, e la libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee, ivi compresa quella di informarsi presso le fonti generalmente accessibili (consid. 4).
2. La libertà d'informazione, compresa nella libertà d'espressione e nella libertà di stampa, non obbliga le autorità a dare informazioni. Tuttavia, nella misura in cui ne comunicano circa la loro attività, esse sono vincolate ai principi dell'uguaglianza di trattamento e del divieto dell'arbitrio (consid. 5).
3. Le direttive del Cantone dei Grigioni concernenti l'informazione del pubblico da parte del Governo e dell'Amministrazione non violano i cennati diritti fondamentali (consid. 6 a 12).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4, 31 e 55 Cost., art. 10 CEDU