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Regesto

Art. 30 LCIA, art. 22ter Cost.; indennità per restrizioni apportate all'utilizzazione di fondi in seguito all'istituzione di una zona di protezione delle acque sotterranee.
Piano di zone di protezione istituito in base all'art. 30 LCIA e comportante il divieto di utilizzare un fondo a fini agricoli in forma intensa, ma non il divieto di proseguire l'attuale utilizzazione. L'art. 30 cpv. 2 LCIA non fissa alcun obbligo d'indennizzo, ma si limita a stabilire a chi incomba eventualmente tale obbligo (consid. 3). Distinzione tra espropriazione materiale e restrizioni della proprietà consentite senza obbligo d'indennità (conferma della giurisprudenza pubblicata in DTF 96 I 359). Deroghe possibili al principio secondo cui le restrizioni della proprietà giustificate da provvedimenti di polizia "stricto sensu" non dànno luogo ad indennità (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 96 I 359

Artikel: Art. 30 LCIA, art. 22ter Cost., art. 30 cpv. 2 LCIA