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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost. (divieto della doppia imposizione).
Se un membro di una società in nome collettivo è domiciliato in un cantone diverso da quello in cui la società ha la propria sede e se ambedue in cantoni conoscono il sistema dell'imposizione del reddito netto, tale socio deve poter dedurre dal suo reddito lordo, nel suo domicilio fiscale principale, la propria quota delle perdite subite dalla società nel corso dell'esercizio; in caso contrario si sarebbe in presenza di una doppia imposizione vietata.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 46 cpv. 2 Cost.

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