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Regesto

Blocco delle autorizzazioni nei luoghi turistici ai sensi dell'ordinanza sull'acquisto di fondi in luoghi turistici da parte di persone all'estero, del 10 novembre 1976 (nel testo in vigore dal 1o luglio 1979; OAFTE); disposizioni transitorie.
1. Art. 12 cpv. 1 lett. c DAFE; art. 114 cpv. 1 OG. Autorità federale legittimata a ricorrere. Cognizione del Tribunale federale (consid. 1).
2. Cpv. 3 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OAFTE. Interpretazione di questa norma secondo il suo testo, il suo senso e il suo scopo; la sua applicazione è limitata ai casi di rigore risultanti dal nuovo diritto (consid. 3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 114 cpv. 1 OG