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Regesto

Art. 19 e 20 LPF. Vendita di un'azienda agricola situata sul territorio di due cantoni.
1. In caso di vendita di un'azienda agricola situata sul territorio di due cantoni, una sola autorità cantonale è competente a decidere se debba essere fatta opposizione; considerata va invero la realtà economica della vendita dell'azienda agricola nel suo complesso, anche se, sotto il profilo giuridico, l'operazione costituisce l'oggetto di distinti contratti (consid. 2c).
2. La LPF non contiene una norma che regoli conflitti di competenza intercantonali (consid. 2a e b). Vari criteri sono concepibili. Nella fattispecie non occorre scegliere uno di essi, stante la configurazione dell'azienda agricola (consid. 2d, e).