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Regesto

Obbligo di mantenimento dei genitori dopo la maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 2 CC)
1. L'art. 277 cpv. 2 CC può essere applicato anche qualora un giovane senza adeguata formazione professionale, che per un certo periodo ha provveduto al proprio mantenimento, abbandona transitoriamente la sua attività lucrativa per intraprendere studi appropriati, atti a concludersi in tempi normali (consid. 2a).
2. L'attività di venditore di articoli fotografici esercitata senza preparazione particolare né studi nel corso dell'impiego non è per nulla assimilabile a una formazione di fotografo intrapresa in una scuola professionale (consid. 2b).
3. La fissazione del contributo di mantenimento dei genitori dipende dall'apprezzamento del giudice investito della decisione: il Tribunale federale interviene soltanto ove vi sia stata violazione del diritto e dell'equità (art. 4 CC) (consid. 2c).

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Referenzen

Artikel: art. 277 cpv. 2 CC, art. 4 CC