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Regesto

Data di deposito della domanda divisa.
1. Art. 59c LBI, art. 64 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza sui brevetti (OBI). La fissazione, da parte dell'Ufficio, della data di deposito di una domanda divisa, nel corso della procedura d'iscrizione, non costituisce una decisione incidentale, ma una decisione finale di merito, che puň essere impugnata senza restrizioni (consid. 1).
2. Art. 57 cpv. 1 lett. c e 58 cpv. 2 LBI. Va giudicato in base alle conoscenze di una persona media del ramo se l'oggetto di una domanda divisa rimanga nel quadro degli atti tecnici iniziali o si estenda oltre l'invenzione che vi č illustrata. Durante la procedura d'iscrizione l'esame di tale quesito compete all'Ufficio.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 59c LBI