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Regesto

Art. 106 cpv. 3 LCS, § 15 cpv. 1 della legge zurighese dell'11 settembre 1966 concernente le tasse di circolazione e l'applicazione del diritto federale sulla circolazione stradale. Obbligo incombente al detentore di un veicolo, in virtù di una disposizione del diritto cantonale, di rendere noto alla polizia il nome del conducente del proprio veicolo.
L'obbligo incombente al detentore di un veicolo, in virtù del § 15 cpv. 1 della legge zurighese sopra menzionata, d'indicare alla polizia chi si trovava alla guida del suo veicolo o a chi aveva affidato quest'ultimo, ha natura meramente procedurale; la disposizione su cui si fonda non costituisce pertanto una norma del diritto federale sulla circolazione stradale, sottratta come tale alla competenza dei cantoni (consid. 2b, 3).