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Regesto

Perdita della cittadinanza svizzera per nascita all'estero; art. 10 cpv. 1 e 21 LCit.
Uno Svizzero nato all'estero che abbia perduto la cittadinanza svizzera all'età di 22 anni per non essere stato annunciato ad un'autorità svizzera può essere reintegrato in base all'art. 21 LCit solo se prova l'esistenza di certi legami con la Svizzera. Chi, fino al momento della domanda di reintegrazione, non ha mantenuto alcun contatto con la Svizzera, né con la rappresentanza ufficiale svizzera né con la collettività svizzera nello Stato estero, e non ha neppure mai visitato la Svizzera, non dimostra l'esistenza di tali legami.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 10 cpv. 1 e 21 LCit