Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Fallimento.
Obbligo degli organi dell'esecuzione forzata di tener conto del decreto federale 23 marzo 1961 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Potere d'esame di detti organi in punto alla questione di sapere se un acquisto non autorizzato soggiacia al regime di autorizzazione secondo gli art. 1 o 2 cpv. 1 del citato decreto.
Modo di procedere nel caso in cui questa questione non possa senza dubbio essere risolta negativamente.
Sulla relativa questione, gli organi dell'esecuzione sono vincolati alla decisione passata in cosa giudicata, presa da una delle autoritŕ enumerate negli art. 7 e 8 del citato decreto.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1 o 2 cpv. 1 del, art. 7 e 8 del