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Regesto

Appropriazione indebita, art. 140 CP.
1. Appropriarsi la cosa altrui significa disporne da proprietario, senza tuttavia avere questa qualifica.
2. Appropriazione d'una cosa acquisita sotto riserva di proprietà:
a) la riserva di proprietà può essere costituita a favore del mutuante che finanzia la vendita, se il venditore gli cede i suoi diritti.
b) La validità dell'iscrizione della riserva di proprietà non dipende dell'esattezza delle indicazioni relative al nome, alla professione e al domicilio dell'alienante.

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Referenzen

Artikel: art. 140 CP