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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Refus de reconnaître dans le cadre de l'asile un mariage religieux contracté à l'âge de 14 et 18 ans.

Les requérants de nationalité afghane, mariés religieusement en Iran à l'âge de 14 et 18 ans, dénoncent le refus des autorités suisses de reconnaître leur mariage comme valable et d'en tenir compte dans le cadre de leur demande d'asile. Les autorités suisses ont considéré que le mariage ne pouvait être valablement reconnu en Suisse, la loi afghane prohibant le mariage pour les femmes en-dessous de l'âge de quinze ans. S'ajoute à cela que le mariage du couple est contraire à l'ordre public suisse vu le jeune âge de la requérante. La Cour a confirmé la décision des autorités nationales, jugeant que la Convention ne pouvait être interprétée comme imposant à un Etat de reconnaître un mariage contracté par un enfant de 14 ans (ch. 38 - 47).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2015)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); obbligo di riconoscimento del matrimonio di un minore contratto in Iran.

Il presente caso riguarda la domanda d'asilo di due cittadini afgani, Z.H. e R.H., che si erano sposati con rito religioso in Iran quando Z.H. era ancora minorenne.

Poiché le autorità svizzere non hanno riconosciuto legalmente il matrimonio, le procedure d'asilo dei ricorrenti sono state condotte separatamente. R.H. è stato in seguito allontanato verso l'Italia, per tornare però illegalmente in Svizzera pochi giorni dopo.

I ricorrenti hanno fatto valere davanti alla Corte che l'allontanamento di R.H. verso l'Italia aveva violato l'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e altre pene o trattamenti inumani o degradanti) e l'articolo 8 CEDU e che un nuovo allontanamento avrebbe costituito un'ulteriore violazione degli stessi articoli. Dopo aver presentato ricorso e quando Z.H aveva quasi raggiunto i 17 anni di età, la Svizzera ha riconosciuto il matrimonio contratto in Iran. Pertanto, i ricorrenti sono stati considerati come una famiglia e all'allora Ufficio federale della migrazione è stata data istruzione di entrare in materia alla domanda di riesame dei ricorrenti. Sulla base di questi nuovi elementi il Governo svizzero aveva chiesto la cancellazione del ricorso e i ricorrenti avevano di conseguenza ottenuto asilo in Svizzera.

La Corte ha esaminato il ricorso soltanto dal punto di vista dell'articolo 8 CEDU in merito all'allontanamento di R.H. verso l'Italia e ha cancellato dal registro la parte restante del ricorso. Ha stabilito che la Svizzera non ha alcun obbligo di riconoscere il matrimonio di un minore, che i tribunali nazionali sono più adatti a verificare le norme per il diritto al matrimonio, e che di conseguenza le autorità svizzere non erano tenute a considerare i ricorrenti come sposati al momento dell'allontanamento di R.H. verso l'Italia. Inoltre, R.H. è rientrato in Svizzera soli tre giorni dopo l'allontanamento verso l'Italia e la sua domanda d'asilo è stata trattata dalle autorità competenti. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH