Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation d'un journaliste à une amende pour avoir publié des documents couverts par le secret de l'instruction dans une affaire pénale.

  La publication d'un article orienté, alors que l'instruction est encore ouverte, comporte un risque d'influer sur la suite de la procédure qui justifie que des mesures dissuasives, telles qu'une interdiction de divulgation d'informations secrètes, soient adoptées par les autorités nationales. Tout en admettant que le prévenu pouvait se prévaloir des voies d'action civile pour se plaindre d'une atteinte à sa vie privée, la Cour considère néanmoins que l'existence en droit interne de telles voies de recours ne dispense pas l'Etat de son obligation positive de protéger la vie privée de tout accusé dans un procès pénal. Enfin, la Cour juge que la sanction infligée au journaliste pour punir la violation du secret et protéger le bon fonctionnement de la justice ainsi que les droits du prévenu à un procès équitable et au respect de sa vie privée, n'a pas constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression (ch. 44-82).
  Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.

  N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à la décision d'une chambre, qui était arrivée à une conclusion différente par arrêt du 01.07.2014.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2016)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna di un giornalista a una multa per aver pubblicato documenti coperti dal segreto istruttorio in un procedimento penale.

Il caso in esame riguarda la condanna di un giornalista a una multa per aver pubblicato, nel 2003, documenti coperti dal segreto istruttorio durante il procedimento penale in corso contro un automobilista che aveva investito dei pedoni, uccidendone tre e ferendone otto prima di precipitare dal ponte di Losanna ("Tragedia sul ponte di Losanna").

Invocando l'articolo 10 CEDU, il giornalista ha lamentato che la sua condanna penale aveva violato il suo diritto alla libertà di espressione.

Nella sentenza pronunciata il 1°luglio 2014, la Camera aveva concluso, con quattro voti contro tre, la violazione dell'articolo 10 CEDU. Successivamente, tuttavia, il Governo svizzero ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera.

La Grande Camera ha ritenuto che la pubblicazione di un articolo che traccia un quadro molto negativo dell'imputato, quando l'istruzione è ancora in corso, è suscettibile di influenzare il seguito della procedura. Questa circostanza giustificherebbe l'adozione da parte delle autorità nazionali di misure dissuasive, quali il divieto di divulgare informazioni segrete. Pur ammettendo che l'imputato avrebbe potuto interporre ricorso di diritto civile per pregiudizio alla vita privata, ha ritenuto che l'esistenza nel diritto nazionale di simili vie di ricorso non esoneri lo Stato dall'obbligo positivo di proteggere la vita privata di ogni imputato in un procedimento penale, e questo in misura ancora maggiore nel caso in esame, visto che al momento della pubblicazione dell'articolo litigioso l'imputato era in detenzione, ovvero vulnerabile, e verosimilmente soffriva di turbe di psichiche. La Grande Camera ha anche ritenuto che la sanzione inflitta al giornalista non ha costituito un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione.

Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (15 voti contro 2)

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH