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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 10 CEDH. Liberté d'expression d'une fondation dans le contexte de la campagne d'un référendum sur les minarets.

  Dans le contexte du débat suscité par le référendum, et notamment des autres critiques formulées concernant le référendum lui-même par des organismes de défense des droits de l'homme, l'utilisation par l'organisation des mots "racisme verbal" n'était pas dénuée de fondement factuel. La sanction imposée à l'organisation aurait aussi pu produire un effet dissuasif sur la liberté d'expression de celle-ci. Dans l'examen des circonstances soumises à leur appréciation, les juridictions nationales n'ont pas dûment pris en considération les principes et critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour pour la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d'expression, outrepassant ainsi leur marge d'appréciation (ch. 44-80).
  Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2018)

Diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU); qualificazione come razzismo verbale delle dichiarazioni fatte sul sito web della ricorrente dal presidente di una sezione dei Giovani UDC.

La causa concerne la pubblicazione sul sito web dell'organizzazione ricorrente, la Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo (GRA), in una rubrica intitolata "Cronologia - Razzismo verbale", di un articolo riguardante le dichiarazioni fatte da B.K., presidente di una sezione locale dei Giovani UCD, durante una manifestazione relativa all'iniziativa "Contro la costruzione dei minareti". Secondo l'articolo, B.K. avrebbe affermato che era giunto il momento di porre fine all'espansione dell'Islam, che la cultura dominante svizzera, basata sul cristianesimo, non poteva essere soppiantata da altre culture e che il divieto di costruire minareti sarebbe un'espressione della preservazione dell'identità nazionale.

L'azione a tutela della personalità intentata da B.K. è stata respinta dal tribunale distrettuale. La Corte d'appello ha invece ritenuto che il suo discorso non fosse razzista e ha ordinato all'organizzazione di ritirare l'articolo dal suo sito web e di sostituirlo con la sentenza resa in appello. Il Tribunale federale ha confermato questa sentenza. Dinanzi alla Corte, la ricorrente ha fatto valere una violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU).

Notando che la causa riguardava un conflitto tra il diritto alla libertà di espressione della ricorrente e il diritto alla privacy di B.K., la Corte ha verificato se i tribunali nazionali avessero soppesato i diritti di entrambe le parti in conformità con la sua giurisprudenza e se i motivi alla base delle misure adottate fossero pertinenti e sufficienti. Ha tenuto conto, in particolare, del fatto che l'articolo si iscriveva in un intenso dibattito pubblico, che B.K., in qualità di attore della vita politica, deve mostrare un elevato grado di tolleranza nei confronti delle critiche e che la classificazione del discorso di B.K. nella rubrica "Cronologia - razzismo verbale" non era priva di base fattuale.

Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH