Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

  SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Refus d'octroyer l'assistance judiciaire gratuite et l'exonération des frais de justice à une femme divorcée et sans emploi dans le cadre d'un litige portant sur la résiliation d'un contrat de bail.

  La requérante s'est vu refuser l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite devant l'autorité de conciliation, devant le tribunal des baux et loyers et devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, ces deux tribunaux ont imposé à l'intéressée le versement des frais de procédure, bien que celle-ci ait expressément demandé à en être exonérée. La Cour estime que la requérante a subi une certaine restriction de son droit d'accès à un tribunal. Toutefois, cette limitation a poursuivi un but légitime et notamment la bonne administration de la justice, en déchargeant les tribunaux nationaux des procédures qui sont d'emblée vouées à l'échec. De plus, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Partant, le droit d'accès à un tribunal n'a pas été atteint dans sa substance même (ch. 59-73).
  Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
  S'agissant du grief de l'égalité des armes, la Cour considère qu'il est manifestement mal fondé et dès lors, irrecevable. Elle exclut qu'il y a eu un déséquilibre manifeste entre la requérante, représentée par un avocat devant les instances internes, et la partie adverse, représentée par une administration immobilière, qui aurait nécessité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (ch. 79-82).

N.B. Cet arrêt est devenu définitif suite au refus du renvoi devant la Grande Chambre.



Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2018)

Diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); rifiuto di assistenza legale gratuita ed esenzione dalle spese giudiziarie per una donna sorda.

Nel caso in esame, l'autorità di conciliazione per il contratto di locazione ha chiuso il procedimento relativo alla risoluzione del contratto di locazione della ricorrente (dopo l'annullamento della risoluzione e il ritiro del reclamo) senza imporre alcun costo, ma ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio della ricorrente. La ricorrente ha presentato ricorso senza successo presso due istanze, ciascuna delle quali le ha imposto il pagamento di CHF 500 come spese legali. Basandosi sull'articolo 6 par. 1 CEDU, la ricorrente lamenta in particolare di non aver ricevuto l'assistenza legale gratuita e l'esenzione dalle spese.

La Corte ha stabilito che il caso non ha sollevato questioni molto complesse e che la ricorrente non è stata minacciata concretamente e seriamente nella sua posizione giuridica e nei suoi interessi. In particolare, la ricorrente non è stata minacciata di espulsione dalla sua casa in un momento inopportuno. La Corte ha dichiarato che il rifiuto dell'esenzione dalle spese legali, pronunciato contemporaneamente alle decisioni sul merito, in questo caso non ha impedito alla ricorrente di avere accesso ad un tribunale. Nella misura in cui tali costi sono diventati l'unico oggetto controverso, la Corte ha ribadito che la Convenzione non garantisce di per sé il diritto alla giustizia gratuita, tanto meno il diritto di ricorrere a titolo gratuito contro le decisioni sulle spese sostenute nelle istanze inferiori. La Corte ha ritenuto che il fatto che la ricorrente sia sorda dalla nascita non ha avuto alcuna conseguenza concreta e non è quindi pertinente per la valutazione della presente causa. Nessuna violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU sul diritto di accesso a un tribunale (unanimità).

La Corte ha statuito che nel presente caso non vi era uno squilibrio manifesto tra la ricorrente, rappresentata da un avvocato davanti ai tribunali nazionali, e la controparte, rappresentata da un'amministrazione immobiliare, che avrebbe richiesto la concessione del gratuito patrocinio. Reclamo concernente una violazione dell'articolo 6 par. 1 CEDU sul principio di parità delle armi inammissibile in quanto manifestamente infondata (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH