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Regesto

Organizzazione militare, obbligo di fornire alloggio alla truppa, indennità.
La pretesa d'indennità fatta valere nei confronti della Confederazione da chi aveva messo a disposizione della truppa locali che quest'ultima ha rinunciato ad utilizzare, non va giudicata secondo l'art. 22, bensì secondo l'art. 30 cpv. 2 OM. L'interessato non è pertanto tenuto a dimostrare l'illegittimità dell'atto pregiudizievole, ma solo l'esistenza del danno asserito e il suo rapporto causale con il servizio militare (consid. 4).
Viene meno la responsabilità della Confederazione ove il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa del danneggiato? Questione lasciata indecisa (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 30 cpv. 2 OM