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Regesto

Art. 17 cpv. 1 lett. c LCS. Reformatio in pejus.
1. L'art. 17 cpv. 1 lett. c LCS è applicabile allorquando la seconda revoca sia obbligatoria, indipendentemente dal fatto che la prima fosse di natura obbligatoria o facoltativa (consid. 1).
2. L'autorità federale competente può esercitare il proprio diritto di ricorso contro una decisione cantonale di seconda istanza che, in ossequio alle norme cantonali sulla reformatio in pejus, abbia rifiutato di modificare una decisione di prima istanza contraria al diritto federale. Adito con tale ricorso, il Tribunale federale può modificare a svantaggio di una parte la decisione impugnata anche laddove il diritto cantonale escluda la reformatio in pejus (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 2-4).