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Regesto

Art. 46 cpv. 2 Cost., doppia imposizione; diritto di bollo cantonale sulle fatture.
Un Cantone puň riscuotere un'imposta di bollo proporzionale al valore delle fatture redatte sul suo territorio, indipendentemente dall'esistenza di altri documenti riguardanti lo stesso rapporto giuridico (contratto, bollettino di consegna, ricevuta ecc.). Alla redazione non č equiparabile la semplice copiatura di dati. Una fattura emessa dal centro contabile extracantonale di una ditta con sede fuori Cantone secondo un programma accreditato dalla ditta stessa e sulla sola scorta dei dati trasmessi da una succursale ticinese sulle proprie forniture, si considera redatta oltre Cantone (cioč presso il centro extracantonale) se i dati sono inseriti in un programma di rendiconto contabile, se sono detratti ribassi e compensazioni ed č formulato l'invito a pagare una certa somma entro una determinata scadenza.

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Referenzen

Artikel: Art. 46 cpv. 2 Cost.