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Regesto

1. Art. 48 cpv. 2, 50 cpv. 3 AIMP; carcerazione a fini estradizionali; reclamo.
Il reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale può essere proposto non solo contro l'ordine di arresto, ma anche contro ogni decisione che neghi la cessazione della carcerazione a fini estradizionali (consid. 1).
2. Art. 6 cpv. 2 del Trattato tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 13 maggio 1874. Comunicazione all'arrestato a fini estradizionali dei documenti su cui si fonda la domanda d'estradizione.
La comunicazione prevista dalla menzionata disposizione e la cui mancanza fa cessare l'arresto provvisorio dopo un termine di tre settimane può aver luogo, in linea di principio, anche mediante fotocopie (consid. 2).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 6 cpv. 2 del