Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 41bis OAVS, lett. a delle disposizioni transitorie della novella regolamentare del 5.4.1978.
- La cifra marg. 66 della circolare sugli interessi di mora e compensativi (in vigore dal 1o gennaio 1979) è contraria all'ordinanza (consid. 3a).
- L'art. 41bis cpv. 3 lett. c OAVS è ugualmente applicabile per analogia alle persone senza attività lucrativa, quando una decisione di reclamo dei contributi arretrati, ai sensi dell'art. 25 cpv. 5 OAVS, deve essere resa per adeguare la valutazione della sostanza operata dalla cassa a una comunicazione dell'autorità fiscale (consid. 3c).
- Il deposito di un ricorso contro una decisione sui contributi non procrastina il momento in cui gli interessi cominciano a decorrere, né ne interrompe il decorso (consid. 4a).
- Risulta dall'art. 41bis cpv. 2 OAVS che le casse di compensazione hanno l'obbligo di mettere in conto in una decisione concernente i contributi anche gli interessi di mora dovuti sino a quel momento (consid. 4b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 41bis OAVS, art. 25 cpv. 5 OAVS, art. 41bis cpv. 2 OAVS