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Regesto

Nomina di un curatore perché rappresenti il figlio nato fuori matrimonio per quanto concerne la salvaguardia del suo diritto al mantenimento nei confronti del padre (art. 308 cpv. 2 CC).
- Nel caso di un figlio nato fuori matrimonio, il concorso di un curatore è, di regola, necessario nella misura in cui si tratti di ottenere, mediante contratto o decisione giudiziaria, la determinazione di contributi al mantenimento, in modo da disporre di un titolo esecutivo in un procedimento d'esecuzione contro il padre (consid. 2a).
- Condizioni alle quali, in un tal caso, può prescindersi dalla nomina di un curatore (consid. 2b).
- Non è ammissibile in un ricorso per riforma la censura secondo cui le autorità tutorie avrebbero a torto rifiutato di considerare una convenzione relativa alla custodia del figlio quale contratto concernente l'obbligo di mantenimento ai sensi dell'art. 287 cpv. 1 CC (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 308 cpv. 2 CC, art. 287 cpv. 1 CC