Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 10 LPA; protezione dalle catastrofi; obbligo di evacuare prodotti chimici e divieto di riprenderne in deposito.
1. L'art. 10 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPA) è immediatamente applicabile; non è necessaria un'ordinanza del Consiglio federale fondata sugli art. 10 cpv. 4 o 39 cpv. 1 LPA (consid. 3).
2. In materia di protezione dalle catastrofi, l'autorità può, a titolo di misure provvisorie, ordinare provvedimenti relativamente generici; questi vanno, non appena possibile, precisati in funzione delle nuove conoscenze (consid. 5a e 6).