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Regesto

Estradizione al Belgio; art. 5 del Trattato tra la Svizzera e il Belgio per la reciproca estradizione dei delinquenti, concluso il 13 maggio 1874.
Se il controllo da parte del Tribunale federale riguarda, in linea di principio, la validità formale della domanda di estradizione, esso non si estende tuttavia alla competenza procedurale, secondo il diritto della Stato richiedente, dell'autorità che ha chiesto il perseguimento penale.
Requisiti formali secondo l'art. 5 del Trattato. Va ritenuto ammissibile un complemento della domanda di estradizione che sia presentato dall'ambasciata in Svizzera dello Stato richiedente.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 5 del