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Regesto

Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP; sospensione dell'esecuzione della pena per permettere un trattamento ambulatorio.
Anche una pena privativa della libertà personale di più di 18 mesi (nella fattispecie: die due anni e mezzo di detenzione per violenza carnale aggravata) può essere sospesa per permettere un trattamento ambulatorio. Il trattamento ambulatorio deve prevalere laddove una terapia immediata offra buone probabilità di reinserimento sociale e quest'ultimo sia manifestamente compromesso in ampia misura in caso di esecuzione della pena privativa della libertà. Quanto maggiore sia la durata della pena privativa della libertà la cui esecuzione sia eventualmente da sospendere, tanto maggiore dev'essere l'anomalia da curare.

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Referenzen

Artikel: Art. 43 n. 2 cpv. 2 CP