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Regesto

Diritto internazionale privato; conflitto giurisdizionale; foro del luogo di adempimento in ambito contrattuale; foro per le azioni concernenti diritti reali su fondi (art. 2 della Convenzione di Lugano; art. 97, 113 e 117 LDIP).
Il domicilio o la sede dell'attore nel territorio di uno Stato contraente non costituisce un criterio di collegamento rilevante ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Lugano (consid. 3.2).
Gli art. 19 LForo e 30 cpv. 2 Cost. non reggono le controversie a carattere internazionale (consid. 3.3).
Qualora il collegamento in materia giurisdizionale dipenda dal luogo in cui la prestazione dev'essere eseguita (art. 113 LDIP), la questione di sapere quale sia il diritto determinante ai fini della determinazione del luogo d'adempimento è controversa. Applicazione delle soluzioni dottrinali al caso in esame (consid. 3.4).
L'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori (art. 837 segg. CC) soggiace alle norme sui diritti reali del diritto internazionale privato svizzero (consid. 3.5).
Salvo eccezioni, le regole sulla competenza materiale attengono al diritto cantonale (consid. 3.6).
Disdetta prematura del contratto d'appalto da parte del committente; esigibilità dell'indennità dovuta all'appaltatore (art. 377 CO).
Il diritto del committente di rescindere prematuramente il contratto d'appalto non presuppone il rispetto di una forma particolare (consid. 7.2).
L'indennità dovuta all'appaltatore per il lavoro già fatto è esigibile a partire dal momento della rescissione del contratto giusta l'art. 377 CO (modifica della giurisprudenza pubblicata nella DTF 117 II 273 consid. 4c; consid. 7.3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 117 II 273

Artikel: art. 377 CO, art. 97, 113 e 117 LDIP, art. 19 LForo, art. 113 LDIP